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- La legge 66/1996. L’ordinamento giuridico italiano non vanta una legge organicamente dedicata alla pedofilia: la dimensione in cui il grave fenomeno dell’attrazione sessuale provata da soggetti adulti nei confronti di individui in età prepuberale (quindi, anche e soprattutto per bambini di tenera e tenerissima età) è affrontato dal Legislatore è quella del codice penale, all’interno del quale sono state inserite, nel corso di dodici anni, delle figure di reato che mirano a difendere i fanciulli da tali insane attenzioni erotiche le quali si pongono come gravemente lesive sia rispetto al loro fisico che – soprattutto - alla loro psiche.
Il bene protetto da tali norme che ora analizzeremo è, dunque, l’individualità del minore, intesa essa come la dimensione psicofisica del fanciullo in formazione.
Così,
La pena è più grave (reclusione da sette a quattordici anni) se il minore non ha compiuto i 10 anni.
Altra norma introdotta nel 1996 è l’art. 609 quinquies, che punisce le condotte che mettono capo alla “corruzione di minorenne”, la quale ricorre quando si compiono atti sessuali in presenza di persona minore degli anni 14, al fine di farla assistere ai medesimi: la sanzione è la reclusione da sei mesi a tre anni.
La legge del
La legge n.
Tuttavia, la legge n. 66 è anche parziale, perché non tiene conto di altre gravi realtà capaci di minare allo stesso modo la sessualità del minore e la sua integrità di persona.
- La legge 269/1998. Accortosi di tale lacuna, il Legislatore è intervenuto di nuovo, ed a distanza di poco tempo, con
La repressione dunque delle condotte inumane indicate sinteticamente nell’intestazione della legge è obiettivo della nuova riforma, la quale ha così innanzitutto inserito nel codice penale l’art. 600 bis, che prevede il delitto di “prostituzione minorile” , il quale punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con una ingente multa sia chi induce a prostituirsi una persona minore (o colui che, comunque, ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione), sia colui che della prostituzione minorile è cliente (cioè, colui che compie atti sessuali con una persona minore in cambio di denaro o di altra utilità economica).
La legge 269 non tralascia poi un altro aspetto fondamentale della pedofilia, la quale non è solo una devianza sociale intesa come antigiuridica dall’ordinamento, ma è anche una vera e propria industria, capace di determinare il compimento di una serie di attività le quali, per il tramite dello sfruttamento sessuale del corpo del fanciullo, permettono a chi le pone in essere di lucrare ingenti guadagni. Così, all’art. 600 ter del codice, è stato inserito il delitto di “pornografia minorile” o pedopornografia, il quale punisce (con le stesse pene edittali di cui alla norma che lo precede) colui che utilizza minorenni per esibizioni pedopornografiche, per produrre materiale pornografico o che in ogni caso di esso fa commercio. E’ punito poi anche chi, al di fuori di tali ipotesi, distribuisce o divulga questo materiale con ogni mezzo, anche telematico, o comunque tiene condotte finalizzate all’adescamento ed allo sfruttamento sessuale del minore per queste finalità. Commette reato, infine, anche chi cede tali prodotti a titolo gratuito e chi, consapevolmente, si procura o detiene in ogni forma materiale di questo genere, con un aggravamento della pena nei casi in cui la quantità detenuta sia ingente (art. 600 quater).
Rilevante è poi, nella legge 269, la previsione del reato di turismo sessuale, il quale punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile (art. 600 quinquies): tale forma di comportamento, che ben rappresenta la dimensione che abbiamo definito economico-imprenditorial-affaristica della pedofilia, è talmente grave da aver spinto il Legislatore del 1998 ad inserire una norma quantomai condivisibile ed opportuna la quale, in deroga al principio di territorialità della legge penale (la quale, a rigore, è applicabile solo a chi delinque all’interno del territorio dello Stato) ha stabilito che i reati di nuova concezione in danno di minori possano essere perseguiti dal giudice italiano anche quando siano commessi all’estero da un cittadino italiano o in suo danno, oppure da un cittadino straniero in concorso con un cittadino italiano (anche se in tal caso è richiesto il ricorrere di ulteriori, particolari, condizioni).
Queste norme sono poi la risultante anche delle modifiche (soprattutto dal punto di vista dell’entità delle sanzioni e dell’istituzione del reato di pedopornografia) del recente intervento normativo, attuato con
- La situazione nei codici dei paesi europei. Come risulta dal sito web dell’Associazione Prometeo (http://www.associazioneprometeo.org/pilot.php?action=new_pg&cl=0&ip=1&iv=1&im=22), manca in Europa una disciplina organica in materia di pedofilia. Nei Paesi dell’Unione, alcuni si sono dotati di una normativa apposita, studiata in relazione alle particolarità, oggettive e soggettive, del delitto commesso dal delinquente pedofilo; altre invece adattano a questo tipo di condotte le norme pensate in relazione alla violenza sessuale. Rimandando alla pagina web indicata per una panoramica delle sanzioni applicate, è qui opportuno segnalare come anche nei Paesi a noi vicini la reazione ordinamentale sia pur sempre attuata nella forma della detenzione, la misura della quale è spesso sensibilmente inferiore a quanto previsto nella nostra legislazione. In ogni caso, tutt’ora manca un impegno concreto in tal senso dei paesi dell’est europeo, dove il fenomeno della pedofilia è connesso all’altro, parimenti grave, della prostituzione minorile: ancora una volta si vede dunque come considerazioni di ordine economico, connesse all’ingente spostamento di denaro garantito dalla mercificazione del corpo dei minori, sia una questione di importanza decisiva all’interno di ogni riflessione sul problema che voglia essere funzionale ad una reazione in grado di arginare un fenomeno in esponenziale aumento.
- Considerazioni conclusive. Alla luce dell’esposizione delle norme che si occupano della repressione del fenomeno della pedofilia, è possibile ora rassegnare alcune conclusioni, senza pretesa di organicità ed esaustività.
Le norme richiamate incentrano, innanzitutto, la loro capacità repressiva sulla sanzione detentiva: il che è coerente con l’idea classica del diritto penale continentale e con la concezione, anch’essa tradizionale, dell’onnipotenza delle disposizioni incriminatici, la quale trova la sua massima espressione nella convinzione che la capacità preventiva della pena detentiva sia talmente forte da scoraggiare e dissuadere i consociati dal commettere delitti. Queste concezioni tradizionali, quasi romanzesche, del diritto penale sono oggi oggetto di una grave crisi: lo percepiamo quotidianamente, verificando da un lato l’enorme numero di crimini e, dall’altro, la difficoltà delle istituzioni in generale e della magistratura in particolare a far si che le norme penali siano sempre e puntualmente applicate. Senza contare che, oggi, la pena è più virtuale che reale: viene irrogata, ma quasi mai scontata interamente, in virtù delle misure premiali che consentono una relativamente rapida uscita dal carcere. Questo significa che nell’Italia contemporanea il diritto penale è ineffettivo, ovvero incapace di svolgere le sue funzioni tipiche (repressive, di pacificazione sociale, di prevenzione generale e speciale, di rieducazione del condannato), poiché il sistema che dovrebbe servirsi di questo strumento è anch’esso in crisi.
Ciò è tanto più vero per le norme antipedofilia le quali, pur essendo congegnate in maniera assai fedele ai fatti che integrano questa abnorme lesione alla personalità dei più piccoli, hanno un grave limite quale quello di non potere, per il tramite della mera sanzione detentiva, arginare il carattere fortemente recidivante del reato di pedofilia. Il pedofilo, infatti, è per definizione non solo un delinquente seriale, ma anche un delinquente che, appena può, anche dopo molti anni passati in carcere, torna a commettere questi turpi fatti delittuosi in quanto il compierli dipende dalla sua struttura interiore e dalla sua personalità, cioè da quell’insieme di parametri ed indici chimici, biologici e psicologici che compongono la sua deviata libido. Per questo, con un atto di coraggio improntato ad un bilanciamento di interessi che non può non riconoscere prioritario il globale benessere del minore di fronte a qualunque altro bene del pedofilo, la nostra legge dovrebbe prevedere il trattamento sanitario del pedofilo stesso volto ad azzerare completamente la sua pulsione ed il suo desiderio sessuale: una misura sanzionatoria cioè che, per il tramite della periodica somministrazione di una appropriata terapia ormonale, “disinneschi” quanto di più pericoloso c’è all’interno del delinquente per il fanciullo.
L’ultima considerazione trae origine da un nonsense: è inspiegabile, infatti, la circostanza che l’Unione Europea, che pure ha sentito il bisogno di porre addirittura una disciplina sulle modalità di confezionamento dei latticini, non abbia ancora deciso di dotarsi di una direttiva organica in materia di pedofilia: il tempo che viviamo, in cui sono attive imponenti e potenti organizzazioni pedofile, a mio modo di vedere impone che ci siano reazioni organiche e generali da parte degli Stati più coinvolti dal fenomeno. L’occasione c’è, quindi è un imperativo categorico il coglierla: il pedofilo è uno dei delinquenti socialmente più pericolosi, che lede la sfera intima del minore e così facendo sottrae al mondo un pò del suo futuro.
E’ dunque impensabile che non sussistano sanzioni il più possibile omogenee nei confronti di un gruppo di delitti che interessano ogni uomo presente sulla terra.
