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TESTO INTEGRALE dell'
Articolo 5 - Adozione dei libri di testo.
Il costo dei libri scolastici costituisce un peso notevole per le famiglie.
Al fine di limitare il più possibile il disagio economico costituito dal costo dei libri, la norma, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 15 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (individuazione, fino all'anno scolastico 2011/2012, nei limiti in cui sia possibile, di libri di testo disponibili in tutto o in parte nella rete internet e, dall'anno scolastico 2011/2012, solo di libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabile da internet o mista), mira a indurre l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenerne invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l'eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere rese disponibili separatamente.
Si è, inoltre, previsto che l'adozione dei libri di testo deve avvenire con cadenza quinquennale, salvo la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze.
Considerato, altresì, che negli anni, entro una certa misura percentuale, si sono avute adozioni in contrasto con la disciplina legislativa vigente in materia di libri di testo, si è ritenuto necessario imporre al dirigente scolastico di vigilare affinché gli organi scolastici assumano le deliberazioni di loro competenza in tema di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.
La tempistica secondo la quale le istituzioni scolastiche debbono procedere all'adozione dei libri di testo (in pratica, già dopo l'inizio del prossimo anno scolastico occorrerà attivare la programmazione per l'anno scolastico 2009/2010 al fine di consentire agli editori di poter dare alla stampa tempestivamente i libri di testo) costituisce il motivo per il quale la disposizione riveste carattere di urgenza.
